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La Legge Golfo-Mosca 8 anni dopo

Scritto da Ilaria Li Vigni
In data 5 dicembre la Camera ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che proroga la vigenza della legge n. 120/2011 c.d. Golfo-Mosca.

Il provvedimento è stato poi ulteriormente modificato attraverso un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.

La legge, come noto, prevede vincoli di genere (c.d. quote di genere) nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e delle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati.

Nella sua formulazione previgente la normativa aveva le seguenti caratteristiche:

  1. Temporaneità
    La legge imponeva che lo statuto societario prevedesse che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere fosse effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi per 3 mandati consecutivi.
  2. Gradualità
    Le disposizioni della legge si applicavano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società, successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa (2011), riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti. A regime, la legge richiedeva che il genere meno rappresentato dovesse ottenere almeno un terzo degli amministratori/sindaci eletti.
  3. Sanzioni
    Qualora la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale eletto non rispettasse il criterio di riparto previsto, la Consob diffidava la società interessata ad adeguarsi entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza, la Consob applicava una sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadevano dalla carica.

Grazie alla recente approvazione del decreto fiscale, viene proposta una proroga con alcune difformità rispetto alla previgente legge. E più precisamente:

  1. Temporaneità
    La legge rimarrà “temporanea” ma per 6 mandati consecutivi e la percentuale del genere meno rappresentato passa da un terzo a due quinti degli amministratori/sindaci eletti;
  2. Gradualità
    Anche le nuove disposizioni prevedono il criterio di riparto di almeno un quinto per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni;
  3. Sanzioni inalterate
    La proroga è stata proposta in quanto, dal 2020, per alcune società inizieranno a scadere i tre mandati stabiliti dalla legge Golfo Mosca.
L’introduzione della legge Golfo-Mosca negli anni ha ottenuto importanti risultati.

La Consob ha evidenziato che, dall’entrata in vigore della stessa, l’età media dei componenti dei consigli di amministrazione di società quotate si è ridotta, mentre è aumentata la presenza di laureati e con un titolo di studio post laurea.

Alcune analisi hanno individuato effetti positivi sia sulle performance delle società, sia sui temi della sostenibilità (le imprese presentano una migliore qualità della disclosure sui temi non finanziari e prestano maggiore attenzione ai temi sociali).

Si può quindi affermare come la legge abbia avuto l’indubbio merito di cambiare in modo decisivo l’atteggiamento degli operatori di mercato nei confronti della gender board diversity.

A distanza di 8 anni dall’entrata in vigore della Golfo-Mosca, oltre il 70% delle società interessate dalla legge ha la presenza del genere meno rappresentato pari o superiore a un terzo nei propri organi amministrativi.

La novità introdotta dal decreto fiscale richiede, tuttavia, un’unica notazione tecnica.

Consob infatti, richiede espressamente la “massima chiarezza circa la portata che assume il nuovo disposto legislativo per le società del listino che abbiano già provveduto, in tutto o in parte, a rinnovi di organi di amministrazione e controllo nella vigenza della legge Golfo-Mosca“.

Occorre, in altri termini, che emerga con chiarezza – magari in apposita norma transitoria della legge di modifica – se, per codeste società, con l’entrata in vigore dell’emendamento al decreto fiscale, cominci a decorrere un nuovo periodo di vigenza del vincolo, per sei rinnovi oppure solo per i rinnovi che residuano, tenuto conto di quelli già posti in essere nel rispetto della legge Golfo-Mosca.

Pur essendo tale proroga una scelta lungimirante è necessario, tuttavia, che nel nostro Paese maturino le condizioni culturali che favoriscano l’equa compartecipazione di genere negli organi direttivi delle società, senza che il legislatore debba intervenire coattivamente per prevederla.

Autore

Ilaria Li Vigni

Avvocata penalista, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e specializzata in diritto penale dell’economia, reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona e la famiglia. Consigliere dell’Ordine regionale dei Giornalisti. Consulente legale Consolato USA a Milano. Si occupa di tematiche di genere nell’avvocatura, coordinando corsi di formazione in materia di diritto antidiscriminatorio e pari opportunità e leadership presso le Istituzioni Forensi e le Università. Giornalista pubblicista e autrice di saggi.

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